Quando è giustificata l’assenza alla visita fiscale di controllo disposta dall’INPS o dall’azienda? Il dipendente in malattia è soggetto alle visite di controllo degli enti preposti; per questa ragione è tenuto a rispettare determinate fasce orarie di reperibilità durante le quali non può allontanarsi dal proprio domicilio per dare la possibilità all’INPS di effettuare gli accertamenti medico legali.
Dal momento che il lavoratore è comunque retribuito pur non essendo al lavoro, il datore e l’INPS possono controllare l’effettiva esistenza dello stato di malattia. L’Ente preposto alle visite mediche di controllo domiciliare è l’INPS stessa attraverso il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) attivo dal 1° settembre 2017.
Tuttavia può capitare che il lavoratore si allontani dal domicilio durante questi orari e risulti assente alla visita fiscale. Vediamo quindi in breve quali sono gli orari da rispettare e quali sono le motivazioni valide perchè l’assenza non porti nessuna conseguenza di tipo economico o disciplinare.
Fasce orarie di reperibilità
Per permettere di verificare lo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile in determinate fasce orarie presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata di malattia.
Gli orari delle visite fiscali sono i seguenti:
Lavoratori del settore privato
- Dalle 10 alle 12;
- Dalle 17 alle 19.
Dipendenti pubblici
- Dalle 9 alle 13;
- Dalle 15 alle 18.
Tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi.
Assenza ingiustificata alla vista fiscale
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo ha importanti conseguenze economiche:
- l’assenza alla prima visita comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni;
- alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) comporta oltre alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità INPS da quel momento sino al termine della malattia.
Esistono tuttavia delle ipotesi in cui l’assenza alla visita è giustificata e non genera pertanto alcuna sanzione da parte dell’INPS.
Vediamole nel dettaglio.
Assenza giustificata alla visita di controllo INPS
L’assenza è giustificata quando è dovuta a:
- Ricovero ospedaliero;
- Periodi già accertati da precedenti visite di controllo;
- Assenza dovuta a giustificato motivo.
Giustificato motivo di assenza alla visita di controllo
E’ giustificato motivo di assenza alla visita di controllo:
- forza maggiore;
- situazione che abbiano reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove;
- concomitanza con la reperibilità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le stesse non potevano essere svolte in orari diversi.
In generale si tratta di ogni serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
Altri casi di assenza giustificata alla visita fiscale INPS
La giurisprudenza ha individuato altri casi di assenza giustificata alla visita di controllo:
- ritiro presso gli sportelli sanitari di radiografie collegate alla malattia;
- effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- esigenza improrogabile di recarsi in farmacia;
- visita alla madre ricoverata in ospedale quando l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità;
- visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità nel conciliare l’orario di visita con le fasce di reperibilità ovvero se finalizzata a far constatare la guarigione dalla malattia, al fine di riprendere anzitempo l’attività lavorativa.
Esonero dalla reperibilità
Il dipendente non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità quando è assente a causa di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita (da intendersi come le cure indispensabili a tenere in vita una persona);
- patologie connesse all’invalidità che hanno provocato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.
L’orientamento della Giurisprudenza ritiene giustificato l’esonero dalla reperibilità anche in caso di patologie psichiche, come ad esempio la depressione.
Cosa deve fare il dipendente
In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo non è necessario che questi informi preventivamente l’azienda e l’INPS.
Il dipendente deve limitarsi a fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita.
E’ tuttavia valida e dev’essere osservata la disposizione del CCNL che preveda l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all’azienda la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Tale adempimento ha tuttavia valore ai soli fini del trattamento di malattia totalmente a carico del datore.
Quali sono le sanzioni disciplinari in caso di assenza alla visita fiscale
Oltre alle citate conseguenze economiche da parte dell’INPS, l’assenza ingiustificata alle visite di controllo configura un’inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro tale da portare, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa.
In particolare, la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 24681/2016) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente reo di essersi ripetutamente assentato dalle visite di controllo. Questo anche dopo l’applicazione della prima sanzione (multa) e di quelle successive (sospensione dal servizio).
Nella valutazione della legittimità del licenziamento entrano in gioco anche le mansioni assegnate al lavoratore assente. Nel caso in questione il lavoratore assente era preposto ad un ufficio con funzioni di coordinamento di altri dipendenti.
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L’eventuale licenziamento comminato dall’azienda non richiede necessariamente la previsione di una tale ipotesi all’interno del codice disciplinare.
Il codice è invece indispensabile se l’azienda intende adottare una misura conservativa.
Certificato medico contrastante: cosa succede
In caso di contrasto tra il certificato del medico curante e quello del medico di controllo non è obbligatorio accettare automaticamente il secondo.
Se il dipendente sottoposto a visita fiscale non accetta il certificato del medico di controllo, deve farne menzione immediatamente al medico stesso che lo riporterà sul referto.
Il giudizio definitivo su quale dei due certificati prevalga spetta al coordinare sanitario della sede INPS territorialmente competente. In pendenza di giudizio, il dipendente potrà comportarsi come prescritto dal medico curante.
Non è infine da considerarsi assenza ingiustificata l’omessa ripresa dell’attività lavorativa nella data riportata dal medico di controllo, che ha modificato la prognosi del medico curante (se il dipendente non ha accettato il responso del medico di controllo).
Come richiedere la visita fiscale
Se l’INPS dispone d’ufficio le visite di controllo, lo stesso non può dirsi dell’azienda. Questa infatti deve presentare apposita richiesta in via telematica accedendo al portale INPS, servizio “Richiesta visita medica di controllo”.
Una volta effettuata la visita, il medico redige un apposito verbale informatico di cui una copia è rilasciata al dipendente. Il verbale viene poi inviato all’INPS e reso disponibile all’azienda per la consultazione.