Assegno unico per i figli, quando parte? Il primo tassello è l’assegno unico “ponte” per le famiglie con figli a carico di autonomi e disoccupati; la misura è prossima all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, probabilmente già a margine del CdM in corso dalle ore 17 del 4 giugno. La misura, in attuazione della Legge delega numero 46/2021, ha lo scopo di garantire una prestazione economica in favore di lavoratori autonomi e disoccupati, esclusi dal sistema di aiuti rappresentato da detrazioni fiscali e assegni per il nucleo familiare.
La novità, fa parte tuttavia di una più ampia riforma legislativa, che trova nella Legge numero 46 i suoi principi ispiratori. La norma prevede infatti, attraverso uno o più decreti, il riordino ed il rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, attraverso un assegno universale mensile unico erogato a partire dal settimo mese di gravidanza sino alla maggiore età. Senza tuttavia escludere un’estensione (ridotta) del sussidio per i genitori di figli sino al ventunesimo anno di età.
L’introduzione dell’assegno, che dovrebbe a questo punto partire il 1° luglio 2021, porterà al graduale superamento o alla soppressione di una serie di aiuti alle famiglie attualmente in vigore fra cui gli assegni per il nucleo familiare. Analizziamo la novità in dettaglio.
Assegno unico per i figli, quando parte? Novità assegno unico “ponte” per autonomi e disoccupati
La novità degli ultimi giorni è il via libera in Consiglio dei ministri, atteso a breve, del primo pacchetto di norme attuative dell’assegno unico.
Dal 1º luglio 2021 si inizierà con il cosiddetto Assegno unico “ponte” e potranno accedere alla misura i soggetti attualmente esclusi dal sistema di aiuti, rappresentati da assegno per il nucleo familiare e detrazioni fiscali. Ci si riferisce a:
- Lavoratori autonomi con ISEE non superiore a 50 mila euro;
- Disoccupati;
- Incapienti.
Una platea di 1,8 milioni di famiglie, potenziali beneficiari di un sussidio che sarà differenziato in base all’ISEE:
- 167,50 euro mensili (per figlio) a beneficio dei nuclei con ISEE non superiore a 7 mila euro e due figli a carico;
- 217,80 euro mensili per ciascun figlio, in favore delle famiglie con tre figli ed un ISEE non superiore a 7 mila euro;
- Tra i 30 ed i 40 euro per i nuclei con ISEE tra i 40 e 50 mila euro, in presenza di due o tre figli.
È altresì riconosciuta una maggiorazione di 50 euro mensili per i figli colpiti da disabilità.
Per accedere alla prestazione, i beneficiari dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, secondo le modalità che saranno definite dallo stesso Istituto con apposita circolare.
Sarà con tutta probabilità il 30 settembre 2021 la data di scadenza per l’invio delle istanze. Naturalmente, per coloro che presenteranno in tempo le richieste, l’assegno partirà retroattivamente da luglio 2021.
Una volta a regime, tuttavia, il sussidio avrà decorrenza dal mese di presentazione della richiesta.
Legge delega assegno unico per i figli a carico
L’introduzione dell’assegno unico per disoccupati e autonomi sarà il primo provvedimento attuativo della Legge delega 1º aprile 2021 numero 46.
La norma incarica il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi, si legge nel testo, volti a “riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
Vengono altresì forniti alcuni principi cardine, tracciati per guidare il Governo nell’adozione dei decreti attuativi. Analizziamoli in dettaglio.
- Assegno unico ponte: ISEE ed importo dell’assegno
Come precisato all’articolo 1 della Legge n. 46 (e già anticipato nella misura in favore di autonomi e disoccupati) l’importo dell’assegno sarà calcolato in funzione dell’ISEE del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’età dei figli a carico.
La somma godrà di alcune maggiorazioni per:
- Madri di età inferiore a ventuno anni;
- Figli con disabilità (maggiorazione quantificata tra il 30 ed il 50%, graduata in funzione dell’handicap);
- Figli successivi al secondo.
- Come fare domanda e modalità di erogazione
La domanda per l’assegno unico va presentata in via telematica all’Inps o presso Caf e Patronati, secondo le modalità che verranno indicate entro il 30 giugno 2021.
L’erogazione dell’assegno decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito su Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato. L’assegno non concorre comunque a formare la base imponibile dell’Irpef.
La prestazione (articolo 1 lettera g) sarà riconosciuta:
- A mezzo pagamento diretto al beneficiario, secondo la modalità di pagamento scelta in sede di inoltro della richiesta. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore;
- In alternativa, tramite un credito d’imposta da applicare in sede di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
A prescindere da quella che sarà la modalità di pagamento, le somme riconosciute a titolo di assegno unico saranno esenti da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Le stesse, non entreranno peraltro nel conteggio del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
- Requisiti
L’accesso all’assegno unico sarà riservato ai genitori con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza sino al compimento della maggiore età.
Tuttavia, è possibile estendere il sussidio per i figli maggiorenni a carico sino al ventunesimo anno di età, con possibilità di erogazione diretta agli stessi, anziché al genitore. L’ipotesi è limitata ai figli che:
- Frequentano un percorso di formazione scolastica o professionale;
- Frequentano un corso di laurea;
- Svolgono un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad una determinata soglia (che dovrà essere definita);
- Risultino disoccupati ed in cerca di lavoro (presso i centri per l’impiego / agenzie per il lavoro) ovvero svolgono il servizio civile universale.
Il soggetto beneficiario dovrà altresì essere:
- Cittadino italiano, comunitario o extra-UE in possesso di regolare titolo di soggiorno (ovvero loro familiari);
- Soggetti all’imposta sul reddito in Italia;
- Residenti o domiciliati in Italia, con figli a carico, per tutta la durata del beneficio;
- Residente in Italia o esser stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto a tempo indeterminato o a termine di durata almeno biennale.
- Graduale superamento di altre prestazioni
Nell’ottica di riordinare, attraverso l’istituzione dell’assegno unico, le prestazioni economiche in favore delle famiglie con figli a carico, la Legge delega prevede il graduale superamento o la soppressione di una serie di misure attualmente in vigore:
- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Assegno di natalità;
- Premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità;
- Detrazioni fiscali per figli a carico;
- Ulteriore detrazione per chi ha almeno quattro figli a carico;
- Assegno per il nucleo familiare.
Al contrario, resteranno in vigore le detrazioni fiscali per il coniuge a carico e gli altri familiari diversi dai figli.