Assegno Unico Figli, quando e come arrivano i pagamenti? L’Assegno Universale Unico, come ormai noto, è una misura di sostegno economico alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni (o senza limiti di età per figli disabili), parametrata in base all’ISEE e ottenibile previa domanda da inoltrare all’INPS. E’ lo stesso Istituto a provvedere a gestire le domande e al pagamento mensile del sussidio, in base alla modalità scelta dal richiedente in sede di invio della richiesta.
Trattandosi di una prestazione che coinvolgerà una fetta considerevole di soggetti, è opportuno chiarire come e quando sarà corrisposto l’Assegno Unico alla luce di tutte quelle che situazioni particolari che nella pratica potranno verificarsi.
Aggiornamento del 24/02/2022: nuove precisazioni dell’INPS in merito ai pagamenti dell’assegno unico e al codice IBAN da inserire nella domanda. L’Istituto ha rilasciato un nuovo comunicato stampa in vista dell’entrata in vigore della prestazione economica a sostegno delle famiglie con figli.
INPS, Comunicato stampa del 22/02/2022 (94,3 KiB, 260 hits)
Per fornire un’analisi completa ed esaustiva sfrutteremo le indicazioni provenienti dall’INPS (messaggi, circolari e FAQ) oltre alle disposizioni del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230, con cui il Legislatore ha introdotto la prestazione, in partenza, ricordiamolo, dal prossimo 1° marzo. Ecco i dettagli.
- Assegno Unico Figli, quando arrivano i pagamenti
- Pagamento Assegno Unico: quali quote saranno corrisposte?
- Pagamento Assegno Unico, quota intera o ripartita a seconda della situazione familiare
- Assegno Unico, come arrivano i soldi
- Pagamento Assegno Unico al figlio maggiorenne
- Assegno Unico, natura delle somme erogate
Assegno Unico Figli, quando arrivano i pagamenti
Quando arrivano i soldi? Nelle FAQ pubblicate sul portale “inps.it – Prestazioni e servizi – FAQ Domande frequenti – Assegno unico e universale” alla domanda “Quando verrà pagato l’Assegno unico?”, l’Istituto ha risposto sottolineando che:
- Per le domande presentate in gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno ad essere erogati “dalla seconda metà di marzo”;
- Viceversa, per le richieste inoltrate all’INPS dal 1° marzo in poi, il pagamento avverrà “entro la fine del mese successivo quello di presentazione della domanda”.
Quest’ultimo chiarimento è in linea con quanto ha affermato lo stesso Istituto nella Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23 per cui “in tutti i casi l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda” (paragrafo 6.0).
Ricordiamo comunque che fino a febbraio 2022, le famiglie che ne hanno diritto continuano a ricevere gli assegni per il nucleo familiare. Invece lavoratori autonomi (se richiesto) e i percettori di reddito di cittadinanza (senza bisogno di fare richiesta) fino al mese di febbraio 2022 riceveranno l’assegno temporaneo per i figli.
Pagamento Assegno Unico: quali quote saranno corrisposte?
L’Assegno Unico spetta per dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo (in sede di prima applicazione si fa riferimento al periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023).
Come disciplinato dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021 numero 230 (articolo 6 comma 2) il sussidio è riconosciuto a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda. Tuttavia, in caso di invio della richiesta entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, le somme vengono erogate dal mese di marzo del medesimo anno.
Con riferimento all’anno corrente:
- Coloro che presenteranno le domande entro il 30 giugno prossimo avranno diritto al sussidio a decorrere dal 1° marzo 2022;
- Coloro che trasmetteranno le richieste dal 1° luglio 2022 in poi avranno diritto all’AUU a partire dal mese successivo quello di invio della domanda.
Pagamento Assegno Unico, quota intera o ripartita a seconda della situazione familiare
Come espressamente previsto dall’articolo 6 comma 4 del Decreto numero 230, l’Assegno è riconosciuto al soggetto richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Circostanza, quest’ultima, che può verificarsi in presenza di genitori separati o divorziati, d’accordo nel dividersi l’Assegno.
Colui che inoltra la domanda di sussidio ha pertanto la possibilità di selezionare il pagamento intero a suo favore o, in alternativa, ripartire la somma in pari misura con l’altro genitore, del quale dovrà inserire i dati di pagamento. Questi potranno essere forniti “anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS” (Circolare INPS).
In caso di domanda già inviata, la modifica della ripartizione dev’essere effettuata accedendo all’istanza originaria.
Leggi anche: Assegno Unico genitori conviventi non sposati, come comportarsi e quale ISEE inserire
Assegno unico figlio in affidamento
Nelle ipotesi di affidamento temporaneo o preadottivo:
- In caso di affidamento esclusivo è previsto il pagamento interamente al genitore affidatario;
- In caso di affidamento condiviso è possibile optare per il pagamento ripartito al 50%;
fatta salva la possibilità, per il secondo genitore, di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
Da ultimo si cita la fattispecie di affidamento condiviso, con provvedimento del giudice che stabilisce il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può “optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%” (Circolare numero 23/2022).
Assegno Unico, come arrivano i soldi
Il pagamento dell’Assegno avviene direttamente dall’INPS ai beneficiari attraverso le seguenti modalità, da scegliere in sede di invio della domanda:
- Accredito su uno strumento dotato di coordinate IBAN, nello specifico conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di IBAN, libretto di risparmio dotato di IBAN;
- Consegna di contante presso gli uffici postali;
- Accredito sulla cosiddetta “Carta RdC” rilasciata da Poste Italiane ai beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza.
La Circolare INPS precisa che nelle ipotesi di pagamento con IBAN, lo strumento di riscossione deve “risultare intestato / cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace”.
In quest’ultima circostanza l’intestatario / cointestatario può essere il tutore, oltre al genitore stesso.
Esempi
Nella pratica può accadere:
- Liquidazione dell’AUU al 100% al genitore richiedente, in tal caso lo strumento di pagamento (IBAN) dev’essere intestato / cointestato al medesimo (in caso di affidamento ad uno dei genitore la domanda dev’essere inviata dal genitore affidatario);
- Pagamento dell’Assegno 50% al genitore richiedente ed il restante 50% all’altro genitore, i mezzi di pagamento devono essere intestati / cointestati ad uno dei genitori;
- Corresponsione a colui che, in luogo dei genitori, esercita la responsabilità genitoriale (tutore / i, affidatario / i) il quale presenta altresì la domanda, lo strumento di riscossione dev’essere intestato / cointestato a uno dei tutori o affidatari.
Leggi anche: Assegno unico figli per genitori divorziati o separati: le regole
Verifiche INPS sull’IBAN
L’Istituto si riserva comunque di verificare la titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento, utilizzando “un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia” (Circolare numero 23).
Pagamento assegno unico su IBAN presso banche non convenzionate con l’INPS
In caso di accredito dell’Assegno Unico su strumenti aperti presso realtà non convenzionate ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’area SEPA, il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda il modello di identificazione finanziaria (Financial Identification SEPA) debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
L’elenco degli istituti convenzionati direttamente o indirettamente con l’INPS è disponibile sul portale “inps.it” alla sezione “Utenti – Banche e Intermediari Finanziari – Per orientarsi”.
Pagamento assegno unico in contanti
Il pagamento del sussidio in contanti è effettuato presso gli uffici postali nei confronti del beneficiario della prestazione.
Tale modalità di erogazione è peraltro possibile, sottolinea la Circolare numero 23, anche “nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita”. E’ il caso, ad esempio, del pagamento dell’Assegno:
- 50% al genitore 1 in possesso di IBAN;
- 50% al genitore 2 con pagamento in contanti.
Pagamento Assegno Unico al figlio maggiorenne
L’Assegno Unico, come noto, può essere riconosciuto ai genitori con figli maggiorenni a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti; a patto che, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, in alternativa:
- Frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- Svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
- Sono registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- Svolgono il servizio civile universale.
La normativa concede tuttavia la possibilità agli stessi figli maggiorenni di inoltrare domanda di Assegno Unico e percepirlo in sostituzione dei genitori.
Le modalità di pagamento possibili, le tempistiche e tutte le altre condizioni sono le stesse dei genitori; con la specifica che, in caso di liquidazione dell’Assegno direttamente al figlio, lo strumento di riscossione dev’essere intestato / cointestato a quest’ultimo. Sul punto, ricorda la Circolare INPS, la misura della prestazione “è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne”.
Leggi anche: assegno unico figli maggiorenni
Assegno Unico, natura delle somme erogate
Il D. Lgs 230 afferma chiaramente (articolo 8 comma 1) che l’Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente.
Le somme ricevute, peraltro, non sono imponibili ai fini INPS e nemmeno subiscono le ritenute fiscali IRPEF. Trattasi, pertanto, di importi netti.
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