Come si calcola l’importo degli assegni familiari per i lavoratori part-time? Partiamo dal presupposto che gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione economica riconosciuta dall’INPS in favore dei dipendenti con lo scopo di sostenere le spese per il mantenimento dei familiari. Per approfondimenti su questo tema leggi la nostra guida Assegno per il nucleo familiare: cos’è, a chi spetta e come funziona.
Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’ANF (acronimo di assegno nucleo familiare) viene anticipato dall’azienda in busta paga. Il suo importo è definito dall’Istituto in base ad apposite tabelle pubblicate annualmente ed è legato alle ore lavorate. Per questo possono esserci differenze tra dipendenti a tempo pieno e part-time, posto che comunque l’importo giornaliero è uguale per tutti i dipendenti.
Ma partiamo dai requisiti generali per meglio comprendere la questione.
ANF: requisiti generali
Per avere diritto agli assegni il dipendente deve rispettare i seguenti requisiti:
- Presenza di un nucleo familiare;
- Rispetto di determinati limiti di reddito;
- Assenza di altri trattamenti di famiglia con riferimento agli stessi componenti per i quali si richiede l’ANF.
Vediamo ora nel dettaglio come si determina l’ammontare dell’assegno e quali differenze ci sono tra gli ANF per i full-time e gli assegni familiari per i part-time.
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Reddito familiare
Di rilevante importanza per definire l’ammontare degli assegni è il reddito complessivo del nucleo familiare. Si sommano i redditi dei singoli componenti nel periodo di riferimento, rappresentato dall’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno di presentazione degli assegni. Questo significa che per gli assegni relativi al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 si assume il reddito dell’anno 2018. Lo stesso criterio si applica se il dipendente richiede gli assegni dal 1° gennaio al 30 giugno 2020: si assume comunque il reddito 2018, perché l’anno di presentazione degli assegni ha inizio il 1° luglio 2019.
Per avere diritto agli assegni il reddito complessivo dev’essere composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili.
Si considerano nel reddito complessivo i redditi soggetti ad IRPEF oltre a quelli di qualsiasi natura ivi compresi, se superiori a 1.032,91 annui, i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.
Importo dell’ANF
L’importo dell’assegno familiare è definito in base a tabelle pubblicate annualmente dall’INPS (13 in totale) e valevoli dal 1° di luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Le tabelle sono distinte in base alle caratteristiche del nucleo familiare. Si va dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza soggetti inabili) alla 21D (nuclei monoparentali in cui il richiedente inabile è celibe / nubile, separato, divorziato, vedovo, abbandonato oltre ad essere senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
In ogni tabella è riportato l’importo mensile dell’ANF ottenuto dall’incrocio tra valore del reddito familiare (riga) e numero dei componenti il nucleo (colonna).
Esempio
Facciamo l’esempio di un dipendente che richiede gli assegni per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020. L’INPS ha pubblicato con circolare n° 66 del 17 maggio 2019 le tabelle valevoli per il periodo in questione. Il nucleo familiare del dipendente è composto da entrambi i genitori e due figli minori senza componenti inabili. Di conseguenza la tabella applicabile è la 11.
Il reddito familiare complessivo è pari ad euro 18.400,00.
L’importo mensile dell’assegno sarà quindi pari ad euro 223,67 frutto dell’incrocio tra:
- Numero dei componenti 3 4
- Reddito tra 18.229,93 e 18.347,53 euro 113,48 224,75
- Reddito tra 18.347,54 e 18.465,13 euro 112,70 223,67
I 223,67 euro mensili equivalgono ad euro 8,60 giornalieri, che si ottengono dividendo l’ammontare mensile per 26.
L’importo giornaliero dell’assegno è lo stesso sia per i dipendenti full-time che per quelli part-time. La legge definisce però delle soglie di orario raggiunte le quali devono essere riconosciuti un certo numero di assegni giornalieri. I limiti differiscono a seconda che si tratti di operai o impiegati e in base al periodo di paga. Li analizziamo nel prossimo paragrafo.
Assegni familiari e part-time: ore minime da lavorare
Al dipendente spettano tanti assegni giornalieri quante sono le ore lavorate nel periodo di paga. Ai lavoratori part-time spetta comunque l’assegno pieno se raggiungono determinati limiti orari. I limiti sono diversi a seconda che si tratti di operai o impiegati:
- Se il periodo di paga è settimanale spettano 6 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato per almeno 24 ore e gli impiegati 30;
- per periodo di paga quattordicinale spettano 12 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 48 ore e gli impiegati 60;
- se il periodo di paga è quindicinale spettano 13 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 52 ore e gli impiegati 65;
- per periodo di paga mensile spettano 26 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 104 ore se operai e 130 se impiegati.
Esempio
Prendiamo l’esempio di un operaio part-time che nel mese di giugno 2019 ha lavorato:
- 23 ore nella settimana dal 3 al 7 giugno;
- 27 ore nella settimana dal 10 al 14 giugno;
- 26 ore nella settimana dal 17 al 21 giugno;
- 28 ore nella settimana dal 24 al 28 giugno.
Dal momento che il totale delle ore lavorate è pari a 104 al dipendente in questione spettano 26 assegni giornalieri.
Assenze dal lavoro e diritto agli ANF
Esistono assenze che vengono comunque equiparate ai giorni lavorati ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l’accreditamento degli assegni:
- Malattia fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che il rapporto sia iniziato da almeno una settimana;
- Infortunio sul lavoro fino ad un massimo di 3 mesi, a condizione che il rapporto sia iniziato da almeno una settimana;
- Ferie e festività (escluse le domeniche);
- Permessi per assistenza ai portatori di handicap;
- Congedo matrimoniale per l’intero periodo riconosciuto dal contratto collettivo.
Periodi di lavoro frazionati
Qualora il mese non sia interamente lavorato a causa di assunzione o cessazione, l’importo dell’assegno può essere così frazionato:
- giornaliero: si ottiene dividendo l’assegno mensile per 26;
- settimanale: si ottiene moltiplicando l’assegno giornaliero per 6;
- quattordicinale: si ottiene moltiplicando l’assegno giornaliero per 12;
- quindicinale: si ottiene dividendo l’assegno mensile per 2.
Facciamo l’esempio di un impiegato che ha interrotto il rapporto in data 7 giugno 2019. Posto che il mese in questione non è interamente lavorato, l’assegno familiare spettante è solo quello relativo alla settimana dal 3 al 7 giugno (il dipendente ha lavorato 40 ore quindi ha diritto a 6 assegni giornalieri).
Supponiamo che l’importo giornaliero sia pari ad euro 1,93 (ottenuto dividendo l’ammontare mensile per 26). In questo caso l’ANF da liquidare con la busta paga di giugno sarà pari a 1,93 * 6 = 11,58 euro.