La Conferenza Stato Regioni ha approvato lo scorso 20 febbraio le linee guida per la disciplina per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Le linee guida, sono conseguenza di quanto previsto dal decreto lavoro dell’ormai ex Governo Letta. Come ricorderete, l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demanda anzitutto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione di “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere…”.
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L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è disciplinato dall’art. 4 del TU sull’apprendistato e, può essere utilizzato in tutti i settori di attività, pubblici o privati per il conseguimento di una qualificazione contrattuale da soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
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Le nuove linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni innanzi tutto prevedono una durata minima diversificata dell’apprendistato stesso a seconda del titolo di studio posseduto:
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea.
La durata di questi moduli di apprendimento può comunque essere ridotta in caso di apprendista che abbia già frequentato percorsi formativi in altri contratti di apprendistato.
E’ disciplinato anche il contenuto della formazione che, deve avere ad oggetto:
- la sicurezza sui luoghi di lavoro,
- l’organizzazione aziendale,
- i diritti e doveri dei lavoratori, legislazione sociale e contrattazione collettiva;
- la competenza digitale e gli elementi della professione.
In merito all’offerta formativa, le imprese, se non intendono aderire all’offerta pubblica, possono organizzarla in proprio con il rispetto però, degli standard minimi relativi ai luoghi di frequentazione dei corsi, tutor ecc.
Le imprese con più sedi in diverse regioni, possono scegliere o l’offerta formativa della regione in cui hanno sede legale o, quella formativa delle regioni in cui hanno sede operativa.
Infine, c’è l’obbligo per l’impresa di registrare la formazione effettuata sull’apposito libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. In mancanza del libretto formativo si potrà disporre un documento che comunque deve contenere tutte le indicazioni minime del libretto formativo (generalità dell’apprendista, qualifica etc), di cui al D.M. 10 ottobre 2005 del Ministero del lavoro.