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di Massima Di Paolo - 3 Maggio 2012
Dallo scorso 26 aprile , il nuovo TU sull’apprendistato, d.lgs. nr. 167/2011 è pienamente operativo. Proprio il 26 aprile infatti, terminava il periodo transitorio di 6 mesi previsto dall’art 7 del Testo Unico, per regolare, appunto, il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
Si ricorda brevemente che il regime transitorio riguardava esclusivamente l’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica professionale e quello per il contratto mestiere (apprendistato professionalizzante).
Ciò, in considerazione del fatto che, per il c.d. apprendistato di terzo livello e cioè quello di alta formazione, dispone (all’articolo 5, comma 3, del D.L.vo n. 167/2011) che, “in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimesso ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Leggi anche: TU apprendistato: regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio, chiarimenti del ministero.
Nel frattempo, sono intervenuti in molti settori i famosi accordi sul nuovo apprendistato; alcuni li abbiamo già analizzati nel dettaglio, quali l‘accordo sull’apprendistato professionalizzante in formazione e l‘accordo apprendistato nel turismo.
Di seguito vi riportiamo gli altri accordi sul nuovo apprendistato intervenuti nell’industria, cooperative, trasporti, piccola e media impresa, revisori contabili.
Accordo interconfederale sull’apprendistato nel settore industria, siglato lo scorso 18 aprile tra Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL
Accordo interconfederale sull’apprendistato per le cooperative, siglato lo scorso 19 aprile, per le assunzioni a partire dal 26 aprile, tra i sindacati CGIL, CISL e UIL e Agci, Confcooperative e Legacoop.
Accordo per l’apprendistato professionalizzante nel settore dell’autotrasporto e della logistica, siglato il 24 aprile tra i sindacati e le associazioni CLAAI, FAI, AITE, AGCI-SERVIZI, ANITA, CNA-FITA, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSTRI , FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SERVIZI, SNA-CASARTIGIANI, TRASPORTOUNITO FIAP.
Accordo Sottoscritto il 20 aprile 2012 da Confapi e Cgil, Cisl e Ui, per l’apprendistato nelle piccole e medie imprese. I principali punti dell’intesa, riguardano: Periodo di prova: la durata è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista. – Tutor aziendale: figura di riferimento dell’apprendista, indicata nel piano formativo. Si tratta di una figura inserita nell’organizzazione dell’azienda. – Possibilità di recedere al termine del periodo di formazione: le parti possono recedere con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. – Durata dell’apprendistato: in via transitoria è determinata in base alle durate disciplinate dai contratti collettivi in vigore, per una durata massima di tre anni – Piano Formativo Individuale : le parti hanno individuato un apposito format da compilare. – Formazione professionalizzante: non sarà inferiore a 80 ore annue (potrà essere svolta on the job e in affiancamento). La registrazione della formazione sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
Accordo sull’apprendistato per revisori contabili, siglato da Assorevi, associazione di rappresentanza dei revisori contabili,con l’ausilio della Confcommercio e con le associazioni sindacali di settore. I punti essenziali sono:
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