Lo scorso 5 maggio il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il decreto legislativo prevede 3 tipologie di contratto:
- l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;
- l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
L’art. 2 detta le linee generali dell’apprendistato che sono le stesse attualmente in vigore.
L’art. 3 disciplina l’apprendistato per la qualifica professionale
“Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al 25° anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica professionale è rimessa alle regioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- definizione della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale;
- rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Disciplinato dall’art. 4 del decreto, tale tipo di apprendistato può essere utilizzato in tutti i settori di attività, pubblici o privati per il conseguimento di una qualificazione contrattuale da soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La durata e le modalità di erogazione della formazione è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
La regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
Sanzioni
L’art. 7 nelle “disposizioni finali”, stabilisce che In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.