Il lavoratore può richiedere l’anticipo TFR? Se si come e quando può fare la richiesta? La normativa sul lavoro è molto chiara su questo argomento e fissa delle regole ben precise sull’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto. Per prima cosa ricordiamo che il trattamento di fine rapporto (o TFR) è un elemento retributivo riconosciuto ai lavoratori subordinati che matura ogni mese ma viene pagato solo alla cessazione del rapporto ad eccezione dei casi di:
- Destinazione del TFR alla previdenza complementare;
- TFR soggetto a sequestro, pignoramento o cessione;
- QuIR o trattamento di fine rapporto liquidato mensilmente in busta paga (possibile solo fino al 30 giugno 2018).
L’articolo 2120 del Codice Civile prevede una quarta opzione, concedendo al lavoratore, a determinate condizioni, di chiedere un’anticipazione della liquidazione cui avrebbe avuto diritto in caso di risoluzione del rapporto alla data della richiesta. In questo modo, la somma anticipata non fa più parte del tfr da riconoscersi alla cessazione del rapporto.
Trattandosi di una deroga e soprattutto comportando un impegno economico non trascurabile per il datore di lavoro, la disciplina del TFR anticipato è soggetta a una serie di limitazioni legate sia all’anzianità dei richiedenti che alle ragioni per cui si chiedono tali somme. Ulteriori vincoli riguardano la percentuale massima di tfr che si può erogare anzitempo.
Leggi anche: Trattamento di Fine Rapporto (TFR): cos’è e come si calcola la liquidazione
Oltre alla legge, anche i contratti collettivi e i patti individuali possono intervenire con condizioni di miglior favore.
Vediamo nel dettaglio i casi in cui il lavoratore può chiedere l’anticipo delle liquidazione.
Anticipo TFR: le ipotesi previste dalla legge
Per legge, l’anticipo del TFR può essere richiesto solo per:
- Acquisto della prima casa per sé o per i figli (previsto dall’art. 2120 Codice Civile);
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti (art. 2120 Codice Civile);
- Sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo parentale o dei congedi per la formazione continua o extra-lavorativa (art. 7 L. n. 53/2000).
Acquisto prima casa
Per prima casa si intende un immobile destinato alla normale abitazione e residenza del richiedente e della sua famiglia.
Nel tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo anche per le spese sostenute per:
- Acquisto del suolo su cui edificare l’abitazione;
- Acquisto della casa per il figlio, quando l’onere è sostenuto dal figlio stesso;
- Riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo;
- ristrutturazione di una abitazione da adibire a prima casa;
- Costruzione di una abitazione da adibire a prima casa.
Al contrario, non rientrano nella casistica citata le spese sostenute per:
- La ristrutturazione della casa già di proprietà del lavoratore;
- Rimborso di debiti contratti dal richiedente per acquistare la casa ovvero per evitarne l’espropriazione.
Spese mediche
Sulle spese mediche, sempre la giurisprudenza ha affermato che è da considerarsi straordinario l’intervento che presenta le caratteristiche della delicatezza e dell’importanza dal punto di vista economico o medico. L’anticipo tfr può estendersi anche alle spese accessorie come quelle di viaggio, vitto e alloggio.
Congedi
Il dipendente può ottenere l’anticipo del tfr per le spese sostenute durante i periodi di fruizione del:
- Congedo parentale;
- Congedi per la formazione continua, richiesti dal lavoratore per seguire percorsi formativi predisposti dalle strutture pubbliche o dall’azienda;
- Congedi non retribuiti per la formazione extra-lavorativa spettanti ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale, finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o universitario ovvero alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle a carico dell’azienda.
Per ottenere l’anticipo del trattamento di fine rapporto il lavoratore deve inoltrare all’azienda apposita richiesta scritta. La decisione sulla liquidazione o meno delle somme dovrà essere parimenti comunicata in forma scritta.
Alla domanda, il lavoratore dovrà allegare la seguente documentazione per:
- l’acquisto della prima casa o per la sua ristrutturazione: è sufficiente una dichiarazione del notaio o altro documento idoneo (ad esempio le fatture del costruttore);
- le spese sanitarie: l’attestazione rilasciata dall’ASL competente che certifichi l’esistenza della malattia e la necessità di terapia o intervento ed il suo costo complessivo;
- i congedi: è sufficiente una domanda del lavoratore che indichi la data di inizio dell’astensione.
Anticipazione TFR: le ipotesi previste dai CCNL
Ulteriori ipotesi di anticipazione del TFR possono essere previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché da patti individuali tra datore e dipendente.
Gli stessi accordi possono definire condizioni di miglior favore per quanto concerne requisiti soggettivi, limiti numerici e misura dell’anticipazione.
Leggi anche: Anticipo TFR colf e badanti: come e quando richiederlo
Anticipo del trattamento di fine rapporto: requisiti, limiti e misura
La legge concede l’anticipazione del trattamento di fine rapporto solo a chi ha almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore.
Il dipendente può ottenere le somme citate solo una volta nel corso del rapporto di lavoro.
Limiti numerici
Il datore può dar corso alle richieste di anticipazione nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque nel rispetto del 4% del numero totale dei dipendenti. L’ammontare della forza lavoro da prendere in considerazione è quella presente all’inizio dell’anno di riferimento.
A meno che il contratto collettivo non disponga diversamente, le richieste di anticipazione del tfr devono essere soddisfatte dall’azienda nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
Misura dell’anticipo
Sempre l’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che il dipendente ha diritto ad un anticipo nella misura massima del 70% di quanto ha maturato alla data della richiesta.
Utilizzo delle somme per scopi diversi
Al dipendente che in maniera fraudolenta utilizzi le somme ottenute con l’anticipo tfr per scopi diversi da quelli dichiarati, l’azienda può intimare la restituzione dell’intero importo o il risarcimento dei danni.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email