Re: Mobilità in deroga
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, istituto di recente elaborazione, ha riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della Legge n. 203/2008 nell’art. 19 della Legge 2/2009 e nell’art. 7-ter della Legge 33/2009.
L'articolo 2, comma 36 della Legge n. 203/2008 ha stabilito che nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi -in deroga alla vigente normativa - la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
L’articolo 19, comma 9-bis, della Legge 2/2009 ha previsto che in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008 e nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del Lavoro assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010.
A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, accordi nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
In attuazione del comma 3 dell’articolo 7ter della Legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Alla ricezione del provvedimento di autorizzazione l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento.
L’articolo 7-ter della Legge cit. prevede, al comma 3 che in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.
La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
Le Regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.