La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco delle pensioni previsto dalla riforma Fornero del 2012. In particolare la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».
La sentenza è la n. 70 del 10 marzo 2015, depositata lo scorso 30 aprile 2015 è arrivata a seguito del rinvio alla Consulta della norma da parte del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, con sentenza del 06/11/2013 il quale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) nella parte in cui dispone, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo mensile superiore, per il 2012, ad euro 1405,05 lordi e, per il 2013, ad euro 1441,56 lordi (pari a tre volte il trattamento minimo INPS).
Il rinvio per il giudizio sull’illegittimità Costituzionale era inoltre arrivato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell’ anno 2014.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara inammissibile l’intervento di T.G.;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Corte Costituzionale – Sentenza n. 70-2015
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