Con la circolare numero 62 dello scorso 18 dicembre l’INAIL ha indicato le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere e in particolare per le deviazioni per ragioni personali.
L’INAIL premette che la normativa vigente in materia prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel
caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Nonostante l’entrata in vigore di questa norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.
Fatte le dovute considerazioni del caso, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, l’INAIL ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni per ragioni personali, per i motivi che di seguito si espongono.
Infortuni in itinere e eventi intercorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola
L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
L’INAIL ricorda infine che la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che:
la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.
Efficacia nel tempo
Le disposizioni di cui alla presente circolare, conclude l’Istituto, si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
INAIL: circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 (86,6 KiB, 883 hits)