Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale, nell’area dedicata alla Sicurezza sul Lavoro gli ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza nel lavoro relativi al mese di novembre 2014 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
I quesiti, come detto in altri articoli, devono essere necessariamente di ordine generale e relativi all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli esclusivamente dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Interpello in materia di salute e sicurezza n. 24/2014 del 04/11/2014
Destinatario: Confcommercio
Istanza: Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6 del D. Lgs n. 81/2008 (T. U. Sicurezza)
In particolare viene chiesto se: in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’art. 31 comma 6 del succitato decreto – il Responsabile del servizio deve essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o può essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge?
Fatte le sue dovute premesse e considerazioni la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda e tale conoscenza può averla solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale.
Tuttavia con il termine “interno” non deve essere inteso necessariamente come “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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Interpello in materia di salute e sicurezza n. 25/2014 del 04/11/2014
Destinatario: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
Istanza: Costi di manutenzione degli apprestamenti
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili chiede se in riferimento alle voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente ai costi per gli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza vanno ricomprese oltre alle spese di installazione anche le spese relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.
Fatte le sue premesse e considerazioni, la Commissione ritiene che le spese di riscaldamento/condizionamento, manutenzuione e pulizia risultando necessarie per il corretto utilizzo dei baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi per la sicurezza.
Interpello in materia di salute e sicurezza n. 25/2014 del 04/11/2014 (78,8 KiB, 775 hits)