Con il messaggio n. 5787 dello scorso 3 luglio l’Inps ha comunicato i limiti temporali per gli ammortizzatori sociali in deroga validi per l’anno 2014 così come indicato dalla nota 43332 del 16 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale si invitavano le Regioni e le Provincie autonome a non concedere Cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014.
Facendo seguito al predetto messaggio l’Inps segnala che lo stesso Ministero, considerato che l’iter per l’emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, ed in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi nell’anno 2014.
I limiti temporali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 sono i seguenti:
- 5 mesi non prorogabili per i lavoratori hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni anche non continuativi;
- ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori con i requisiti di cui sopra ma residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per:
- ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili;
- più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.