La Cassazione, con sentenza nr. 9597 dello scorso 5 maggio 2014 ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimato da una società di trasporti ad un suo dipendente per aver, nel condurre un autoarticolato in proprietà della predetta ditta, causato un sinistro stradale con danni al veicolo e al carico.
Già la Corte d’appello aveva dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore poichè, dall’istruttoria dibattimentale era emersa la colpa del lavoratore stesso nella causazione del sinistro stradale, non riuscendo egli, nel condurre l’autoarticolato in proprietà della ditta datrice di lavoro, a mantenere, a causa della velocità de tutto inadeguata alle condizioni stradali, il controllo del mezzo.
Questo comportamento, secondo la Corte d’appello, rilevando una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievole del rapporto fiduciario, rende legittimo il licenziamento.
Nel corso del giudizio era emerso che il lavoratore, al momento dell’incidente avesse una velocità di 80 Km/h a fronte di un limite di velocità di 40 Km/h e, proprio su questo dato che la Corte d’appello ha fondato la sua decisione.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione sostenendo la mancanza di prove circa la propria responsabilità nella causazione del sinistro stradale nonchè, l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, trattandosi di fatto esterno al rapporto di lavoro e, comunque, non integrante un grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Gli Ermellini confermano la sentenza di secondo grado e quindi la legittimità del licenziamento, affermando che il fatto posto alla base del licenziamento (ossia il sinistro stradale), “non è estraneo al rapporto di lavoro, essendo questo verificatosi nel pieno svolgimento delle mansioni di autista espletate dal lavoratore ricorrente e che, la negligenza dimostrata in occasione del sinistro stradale, nell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, in quanto costituente grave inadempimento ai propri obblighi, può ben costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento, rappresentando una valida ragione per il venir meno da parte del datore di lavoro della fiducia sull’esattezza delle future prestazioni del lavoratore”.