Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi ieri 3 dicembre, il governo Letta ha firmato il decreto di riforma dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, strumento con il quale si accede all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali.
L’Isee, consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità quali, assegni di maternità, assegni per i nuclei familiari, assistenza domiciliare, diritto allo studio universitario, asili nido, libri di testo gratuiti etc.
La situazione economica viene misurata in funzione di tre fattori:
- il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare
- il loro patrimonio (valorizzato al 20%)
- una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche
La riforma era stata prevista dall’art. 5 del Decreto n. 201/2011 c.d. “Salva Italia”, ed è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie e a migliorare l’equità nell’accesso delle prestazioni da parte dei cittadini; i criteri per la valutazione della situazione economica saranno uguali su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo ISEE, così come previsto nel DPCM:
- considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
- migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale;
- considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;
- consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate
ISEE “corrente”
Una delle novità introdotte dalla riforma è la possibilità di calcolare un ISEE corrente calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9 del decreto.
In pratica, è possibile calcolare un nuovo ISEE nel caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% rispetto a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e, al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
Accesso alle prestazioni
L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce un livello essenziale delle prestazioni. Gli enti erogatori (comuni, università, ecc.) pertanto, hanno l’obbligo di utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica
ISEE 2013: novità sul calcolo del reddito
Si adotta una definizione più ampia del reddito, in cui vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o con ritenuta a titolo di imposta ( contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività etc), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegno sociale, pensioni di invalidità, assegno al nucleo familiare etc) e, infine tutti i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.
Come bilanciamento, vengono sottratti dalla nozione di reddito:
- Redditi da lavoro dipendente: quota del 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
- Assegni di mantenimento: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, nonché quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli;
- Pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari: quota del 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro;
- Costo dell’abitazione: viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo relativo all’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Ulteriore incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- Spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti: sottrazioni in funzione della riclassificazione delle definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza
Disabilità e famiglie numerose
Si riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, in funzione del grado di disabilità.
Gli abbattimenti sono pari a:
- 4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne)
- 5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne)
- 7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne)
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione delle spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale, per le rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali e, infine, per le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali fino ad un massimo di 5.000 euro.
Per le famiglie numerose (con tre o più figli), si riconoscono maggiorazioni nella scala di equivalenza, fino a 0,5 punti in più e, si riconosce un incremento delle franchigie per ogni figlio successivo al secondo secondo questo schema:
- 500 euro per la deduzione dell’affitto
- 2500 euro per la deduzione sulla prima casa
- 1000 euro per il patrimonio mobiliare
Modifiche sono intervenute anche in merito alle Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte (ART 6). Con il nuovo ISEE, viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli.
Il disabile adulto che vive con i propri genitori può pertanto fare nucleo a sé. Per le sole ipotesi di prestazioni residenziali a ciclo continuo, si applicano calcoli diversi (es. RSA, case protette, ecc.). E’ possibile tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.
Prestazioni Agevolate rivolte a minorenni
Anche in questo caso ci sono delle modifiche: per l’accesso a prestazioni per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo.
Novità anche in merito alla casa e al patrimonio:
- si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI)
- si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare)
- si considera il patrimonio all’estero.
- si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Ultima novità è data dal fatto che solo una parte dei dati verrà autocertificata. I dati fiscali più importanti e quelli relativi alle prestazioni erogate dall’Inps, da oggi in poi verranno compilati direttamente dall’Amministrazione.
Sono previsti inoltre più controlli sulla veridicità delle dichiarazioni: Il patrimonio mobiliare verrà controllato
- ex ante, con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati
- ex post, con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza
Torneremo ad analizzare nel dettaglio tutti i punti del decreto di riforma dell’ISEE. Di seguito il testo del decreto.
DPCM 3 dicembre 2013 (142,4 KiB, 1.187 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email