La Cassazione, con sentenza nr. n. 19579 dello scorso 26 agosto 2013, ha riconosciuto il diritto al lavoratore a vedersi rimborsato delle spese sostenute per il lavaggio della divisa, qualora il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti di avere la divisa sempre in ordine.
La sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande poste dai lavoratori che, chiedevano alla datrice di lavoro il rimborso di 50,00 euro mensili corrispondente al costo del lavaggio delle loro divise di addetti al servizio mensa. I lavoratori ricorrevano in Appello affermando che il tribunale di primo grado non aveva adeguatamente valutato sia la previsione dell’art. 124 ccnl turismo pubblici esercizi, sia gli specifici obblighi contrattuali assunti dalla società datrice.
La Corte di Appello, dando ragione al ricorso presentato da alcuni lavoratori, aveva accertato che, nel contratto di appalto svoltosi tra l’azienda e la RAI per il servizio mensa , la prima si era obbligata a dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite”. La società, proponeva ricorso in Cassazione.
Spese per il lavaggio divisa: la sentenza della Cassazione
La Cassazione riconosce quanto accertato nella sentenza di secondo grado ossia che, “nel contratto di appalto svoltosi tra l’azienda e la RAI, la prima si era obbligata a dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite”. Da ciò, continua la Corte richiamando giurisprudenza consolidata in merito,“ne discende, pianamente, che l’azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicché dal suo inadempimento consegue l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.
La Suprema Corte richiama l’art. 124 del ccnl, riportato nel ricorso dalla stessa società, il quale prevede che “quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali previste da altro articolo del ccnl, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro”.
Gli Ermellini richiamano l’art. 1411 cod. civ. il quale “stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse”. Nella specie, proseguono gli Ermellini “ è indubbio che la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha evidentemente interesse a ciò, sicché non contrasta col principio di cui alla citata norma codicistica, l’obbligo della datrice di lavoro dl sostenere le spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo personalmente sostenute)”.