E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 196 dello scorso 22 agosto la Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro). Il provvedimento contenente le misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, si sviluppa su 5 assi:
- l’accelerazione della creazione di posti lavoro a tempo determinato e indeterminato, con particolare riferimento ai giovani e ai disoccupati;
- l’anticipo della cosiddetta ‘garanzia giovani’,
- la politica europea finalizzata a creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, riducendo inattività e disoccupazione;
- il potenziamento delle politiche attive,
- l’aumento delle tutele per imprese e lavoratori; una maggiore inclusione sociale e la riduzione della povertà assoluta.
Riportiamo di seguito le principali novità contenute nel Decreto Lavoro 2013 che, come sempre saranno tema di maggior approfondimento nei prossimi giorni.
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)
E’ istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che, abbiano i seguenti requisiti:
- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
L’incentivo che, non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fi ni previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato.
Le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo straordinario sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia , a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013.
b)nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
Nuove misure per l’apprendistato (Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile) art. 2
L’art. 2 propone misure finalizzate a fronteggiare la grave crisi occupazionale che coinvolge, soprattutto i giovani. Ruolo centrale viene dato all’apprendistato professionalizzante che è definito “modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro”: entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare linee guida volte a disciplinare l’apprendistato professionalizzante.
Nelle linee guida potranno essere predisposte misure derogative al D.L.vo n. 167/2011 in tema di:
- piano formativo che è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali che, potrà essere effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo;
- imprese multi localizzate,la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale (tale principio appare del tutto analogo a quello già contenuto nell’art. 7 del D.L.vo
n. 167/2001).
La legge dispone che in mancanza di adozioni di tali linee guida entro il 30 settembre 2013 i principi sopra elencati trovano diretta applicazione, ferma restando la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle suddette linee guida o in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.
Nuove misure in materia di tirocini: è stato previsto, per il sostegno al settore dei beni culturali, l’istituzione di un fondo straordinario di un milione di euro denominato “Fondo mille giovani per la cultura”, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori della cultura e formativi destinati ai giovani fino a 29 anni.
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno – Carta per l’inclusione (art. 3)
L’art. 3 prevede,borse di tirocinio formativo (art.3, comma 1, lettera c ) in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa tra i 18
ed i 29 anni, residenti o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.
Rifinanziate per tre anni anche le forme di auto impiego ed imprenditorialità previste dal D.L.vo n. 185/2000 con 26 milioni di euro per il 2013 ed il 2014 e con 28 milioni di euro per il 2015.
Misure per l’attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” (art. 5)
Prevista l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un’apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente.
Altre misure contenute nella legge 99/2013 sono:
- disposizioni in materia di istruzione e formazione (art. 6);
- modifiche alla normativa sui contratti a termine (art. 7);
- distacco del lavoratore, lavoro intermittente, co.co.pro. e lavoro accessorio (art.7);
- tentativo obbligatorio di conciliazione sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art.7);
- agevolazioni per assunzione di lavoratori in ASpI;
- convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale (art.7);
- stabilizzazione degli associati in partecipazione;
- banca dati delle politiche attive e passive (art. 9);
- responsabilità solidale negli appalti e sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro(art.9);
- disabili, cittadini extracomunitari;
- modifiche alla normativa delle “start up innovative”.
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