La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 223 dello scorso 11 ottobre, dichiara incostituzionale l’art.9 commi 2 e 22 e l’art 12, comma 10 del d.lg. nr 78/2012 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nella parte in cui prevede tagli agli stipendi dei magistrati e alle dirigenze della P.A.
L’art. 9 comma 22 del decreto prevede che: “Per il personale della magistratura, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 e’ pari alla misura gia’ prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale l’indennità speciale, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e’ ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013….”
Il comma 2 dell’articolo 9, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall‘Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell‘art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Per i giudici di legitimità, le disposizioni governative si pongono ”in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacita’ contributiva.
E ciò perchè non si può parlare di riduzione delle retribuzioni bensì di prelievo tributario o meglio, un’imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti”.
L‘introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d‘imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili.
Da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D‘altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l‘art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l‘ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura.
Nel caso in esame, continua la Consulta, l”‘irragionevolezza non risiede nell‘entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi ―di solidarietà‖, poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per
lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un ―universale‖ intervento impositivo.
L‘eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell‘ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è
indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l‘ordinamento costituzionale”.
Vanno pertanto dichiarati incostituzionalemte illegittimi l’’articolo 9, comma 2 e 22 del d.l. nr 78/2010 e l‘articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l‘applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall‘art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Sentenza Corte Costituzionale nr. 223/2012 (303,8 KiB, 1.003 hits)