I Consulenti del lavoro forniscono un loro parere (parere n. 9 del 26 aprile 2011) sulle motivazioni relative alla proroga di un contratto di apprendistato. In particolare, si cerca di definire i casi in cui è possibile prorogare un contratto formativo, quale quello con un apprendista, facendo ritardare il termine inizialmente previsto per la trasformazione in contratto a tempo interminato. In particolare, sulla circostanza se la sospensione del rapporto di lavoro (per malattia, servizio militare, sospensione consensuale, gravidanza o congedo parentale e ferie) determini o no la proroga del periodo di apprendistato.
Nel parere, si richiama la sentenza della Cassazione nr. 20357/2010 secondo la quale “la disciplina dell’apprendistato implica che il lavoro e l’insegnamento devono essere effettivi.
Proprio per tale “principio di effettività”, non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione”.
Malattia in apprendistato
Per tale ipotesi, la giurisprudenza ritiene che, non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività. Pertanto, il datore di lavoro, dovrà valutare l’incidenza della sospensione sul rapporto di apprendistato, tenendo in considerazione le cause della sospensione e la durata della stessa.
Il Ministero del Lavoro con interpello nr. 34/2010, ha poi precisato che i periodi di sospensione “brevi” – ovvero di durata inferiore al mese – sono irrilevanti rispetto al computo dell’apprendistato e quindi non determinano la proroga del periodo.
Diversamente, nel caso di periodi di assenza più lunghi – uguali o superiori al mese – “la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo”.
Pertanto quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto.
Servizio di leva
In questo caso, nella determinazione della durata massima dell’apprendistato non può tenersi conto del periodo corrispondente al tempo trascorso durante tale servizio.
Maternità o congedo parentale in apprendistato
L’assenza per maternità o congedo parentale sono rilevanti ai fini della proroga dell’apprendistato; il termine del rapporto subisce quindi uno slittamento di durata pari a quella della sospensione in questione.
Inoltre l’Inps, con messaggio nr. 6827/2010, ha ribadito che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.
Sospensione consensuale del rapporto di lavoro
Il differimento della scadenza dell’apprendistato ricorre anche in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali. Si richiama la sentenza della Cassazione nr. 6134/2000 secondo la quale
“è indifferente che l’interruzione del rapporto di apprendistato sia imputabile al lavoratore ovvero a comprovate esigenze produttive dell’impresa, poiché ciò che rileva nello speciale rapporto in esame è che l’insegnamento venga effettivamente impartito per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendimento dell’allievo”.
Ferie apprendista
Il periodo di ferie durante l’apprendistato, non comportano un prolungamento dello stesso.
Infine, il parere richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 20357/2010, ricorda che
“se il datore di lavoro, a causa di un’assenza del lavoratore, ritiene di detrarre il relativo periodo dalla durata del contratto di apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, “ha l’obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto”.
L’imprenditore non può, pertanto, limitarsi a lasciare decorrere il termine concordato inizialmente, comunicando a posteriori la decisione di non tener conto di uno specifico periodo.