La Cassazione, con sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, ha affermato che l’azienda perde le agevolazioni contributive per la trasformazione del contratto di apprendistato (contribuzione agevolata per un anno in caso di qualificazione), qualora cambi le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione.
Il caso ha riguardato una impresa di autofficina meccanica che si è vista arrivare una cartella di pagamento dall’Inps e dall’Inail, sulla base di un accertamento della DPL, con il quale si contestava al titolare che, dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato del dipendente, originariamente istaurato per l’acquisizione della qualifica di “operai meccanico autoriparatore”, di fatto, si impiegava il lavoratore stesso in altra qualifica ossia, come impiegato addetto alle revisioni.
Questo diversa qualifica del lavoratore, comportava la perdita dei benefici contributivi previsti dall’art. 21 co 6 della L. 56/1987 per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
La Cassazione ha precisato che, “l’art 21 co 6 della L. 56/1987 stabilisce che
“I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.
Il riferimento alla trasformazione del rapporto, continua la Corte, implica una continuità tra l’iniziale apprendistato e il successivo rapporto a tempo indeterminato; continuità che è assicurata proprio dall’utilizzo, nella qualifica appropriata, della formazione ricevuta dal lavoratore come apprendista. E’ proprio questo buon esito dell’apprendistato, traslato al rapporto a tempo indeterminato che giustifica il beneficio contributivo per un anno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Il beneficio previsto non avrebbe quindi, alcun senso se il lavoratore, una volta superato con esito positivo il periodo di apprendistato, fosse assegnatario di mansioni diverse, non riferibili alla qualifica conseguita. In questo caso, ci troveremmo di fronte alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che, segue temporalmente il contratto di apprendistato e, non nella trasformazione di quest’ultimo.
L’apprendistato, conclude la Corte, non rappresenta una semplice forma di instaurazione di rapporto di lavoro, propedeutica ad una qualsivoglia futura utilizzazione del lavoratore ma, uno strumento per conseguire il suo addestramento nella specifica qualifica per la quale, poi, potrà essere impiegato nell’impresa.
Pertanto, i benefici contributivi previsti dall’art. 6 l.56/1987 potranno valere solo a seguito di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nella qualifica per la quale è stato svolto l’apprendistato e per il periodo di un anno.