Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003 e dalla L. 248/2006.
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità. I rapporti di collaborazione coordinata continuativa, come precedentemente intesi, trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.
Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
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Il contratto di collaborazione a progetto: forma
Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere necessariamente:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Obbligo di riservatezza
- Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo’ svolgere la sua attivita’ a favore di piu’ committenti.
- Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita’ in concorrenza con i committenti ne’, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne’ compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita’ dei committenti medesimi.
Altri diritti del collaboratore a progetto
- La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
- Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo’ comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
- In caso di gravidanza, la durata del rapporto e’ prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu’ favorevole disposizione del contratto individuale.
Estinzione del contratto a progetto e preavviso
- I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
- Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa; ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione CO.CO.PRO
I lavoratori con contratto a progetto hanno diritto a richiedere gli assegni per il nucleo familiare e al termine del contratto, dal 2009, hanno diritto all’indennità di disoccupazione.
Fonte: Testo coordinato del D.lgs 276/2003 con la L. 248/2006
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